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La circolazione dei titoli di credito

C'è distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge.
Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona.
Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dal proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione (che di regola trova fondamento in un rapporto causale fra le parti).
Si ha circolazione irregolare quando non è sorretta da un valido negozio di trasferimento (furto di un titolo di credito). In tal caso il possessore del titolo non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato. Egli ha però la possibilità di esercitare di fatto il diritto e fare circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi dissociazione fra titolarità e legittimazione.
Chi ha acquistato in buona fede il possesso del titolo diventa proprietario dello stesso e titolare del diritto cartolare riportato. La sua posizione è inattaccabile dall'ex proprietario spogliato, che potrà esercitare l'azione di risarcimento nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.


Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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