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La circolazione delle azioni


La libera trasferibilità è un carattere naturale delle azioni.
Chi le sottoscrive ed effettua il conferimento (c.d. mercato primario) non vede il suo investimento immobilizzato fino alla data di estinzione della società giacché ha la possibilità di disinvestire vendendo le azioni (c.d. mercato secondario) senza che ciò arrechi alcun pregiudizio alla società.
Benché la trasferibilità sia carattere naturale delle azioni, la legge ammette la liceità di particolari clausole statutarie che, temporalmente o in altro modo, ne restringano la possibilità.
Vediamo dunque le regole sulla circolazione:
- azioni non emesse
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.
- azioni incorporate in titoli

I titoli azionari circolano come titoli di credito.
Quindi le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Per quelle nominative, invece, il meccanismo circolatorio differisce da quello di diritto comune poiché per le azioni è sufficiente la consegna accompagnata da girata autenticata da un notaio.
azioni dematerializzate
Qualora le azioni siano obbligatoriamente o volontariamente dematerializzate, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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