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La classificazione del sistema probatorio




Per essere utile e non semplicemente nomenclatoria, un'attività classificatrice del fenomeno probatorio deve essere finalizzata a chiarire aspetti epistemologici dello stesso, tali da conseguire risultati efficaci.
Per definire i caratteri del fenomeno probatorio sono state operate nel tempo delle classificazioni del sistema probatorio. Alcune classificazioni sono comode, ma altre sono sensate se riescono a chiarire alcuni aspetti terminologici.
Ma quello che interessa alle parti non è sapere su quale tipo di prova si basa la concreta decisione, ma è giustificare la decisione presa. In questa prospettiva e per individuare i caratteri della prova in senso stretto rispetto all'indizio, bisogna partire dalla distinzione tra prova rappresentativa e prova critica.
Nella prima l'elemento di prova rende presente il risultato di prova in modo che il passaggio dall'elemento al risultato risulti automatico; nella seconda invece l'elemento di prova delinea un qualcosa di diverso dal risultato di prova; per arrivare al risultato di prova bisogna approvare una maggior indagine intellettuale.
Es: oggetto di prova = incontro dell'imputato con la vittima all'ora del delitto T e nell'abitazione X della vittima.

Ipotesi 1: se un teste deponesse di essersi allontanato da tale luogo in quel periodo temporale mentre imputato e vittima vi si trattenevano ulteriormente, automatica apparirebbe l'inferenza di un risultato di prova conducente alla verifica dell'iniziale affermazione probatoria

Ipotesi 2: se un teste dichiarasse che l'imputato si trovava in un diverso luogo nello stesso momento T, questo elemento di prova dovrebbe essere collegato al principio che nega l'ubiquità prima di poter pervenire a un risultato di prova idoneo a ottenere una decisione sulla fondatezza o meno dell'iniziale affermazione probatoria.
Ma tutte e due le prove hanno in comune la necessità della conclusione relativamente alle rispettive premesse. La loro distinzione attiene all'immediatezza logica della conoscenza conseguita. In entrambi i casi cmq non ci sono dubbi sul risultato della prova.

Ipotesi 3: se un teste dichiara di aver visto l'imputato posteggiare la propria vettura nell'autorimessa pertinente al suddetto immobile in tale lasso di tempo, l'elemento di prova così conseguito non sarebbe tuttavia idoneo a rendere certa l'inferenza conducente a un risultato di prova che confermi l'effettuazione dell'incontro in questione. Si avrebbe solo la sicurezza che l'imputato era nei pressi della casa in cui è stato commesso il delitto.
L'esistenza dell'incontro tra imputato e vittima sarebbe sostenibile da un massima di esperienza contestabile. Quindi l'esistenza di questo incontro sarebbe solo possibile ma non necessaria.

La differenza con i primi due casi è che l'indizio non è più sufficiente per dire che c'è una diversa complessità di mediazione logica; cambia la natura delle conoscenze.
La distinzione tra prova in senso stretto e indizio riguarda la modalità logica della conclusione relativa all'inferenza fondata sull'elemento di prova.
Sia la prova in senso stretto che l'indizio vengono utilizzati per la verifica del thema probandum, ma solo nella prova in senso stretto la conclusione inferenziale si ottiene attraverso l'impiego di leggi scientifiche e logiche universali.

Una volta terminata l'inferenza possiamo sapere se ci troviamo di fronte una prova in senso stretto o un indizio.
La conoscenza finale che abbiamo acquisito tramite inferenza si ripercuote su tutta la sequenza:
- elemento;
- inferenza;
- risultato.
L'elemento di prova costituisce il genus al cui interno si collocano le species dell'elemento probatorio e dell'elemento indiziario.
Il risultato di prova costituisce invece il genus al cui interno si differenziano le species del risultato probatorio e del risultato indiziario quali conseguenze di un'inferenza probatoria o di un'inferenza indiziaria.

Una nozione che entra in gioco è quella di sospetto, con cui si intende richiamare un qualcosa che è meno persuasivo dell'indizio.
La distinzione tra indizio e sospetto è molto labile. In ambedue i casi l'elemento da cui si parte per arrivare a una conclusione fa sì che si arrivi a una conclusione incerta.
Questa distinzione ha un riscontro normativo che viene in rilievo nel caso in cui il legislatore voglia regolare i comportamenti dell'organo procedente che svolge l'attività investigativa.
Mentre l'art. 116,1 sulle norme di attuazione del c.p.p. dice che è sufficiente il sospetto di reato per effettuare indagini prima della sepoltura di un cadavere, il suo comma 2 dice che per il disseppellimento è necessaria l'esistenza di gravi indizi di delitto.
Questa è un'ipotesi normativa in cui la distinzione tra sospetto e indizio riguarda le modalità comportamentali.
In tale disposizione il vocabolo indizio serve a individuare una premessa o per lo svolgimento di eventuali indagini o per l'applicazione di una misura cautelare.
L'indizio mira a soddisfare esigenze connesse a sviluppi intermedi del procedimento penale senza essere finalizzato alla fissazione del fatto oggetto del medesimo. Esso, quindi, si riferisce a uno strumento conoscitivo dotato di efficacia provvisoria, riservandosi ad altro momento una più meditata considerazione ai fini della ricostruzione fattuale.

Il momento più impegnativo per l'attività giurisdizionale è il momento in cui il giudice si trova a scegliere, tra le risultanze che ha di fronte, quelle utili per decidere.
Il giudizio di concludenza probatoria verte sull'idoneità e sufficienza della prova per arrivare a un giudizio di verità sull'affermazione rappresentativa e costitutiva della domanda giudiziale.
Ma l'individuazione della nozione di concludenza, risulta utile per far risaltare le due accezioni fondamentali del vocabolo prova: evidence (= prova come esperimento conoscitivo) e proof (= quanto il giudice ritiene conosciuto sulla base dell'attività espletata).
Evidence è la acquisizione per esempio tramite testimonianza; mentre proof è ciò che il giudice pensa dopo, la conclusione probatoria, un elemento basilare per la ricostruzione giudiziale del fatto.

Per aver giudizio di concludenza si fa una valutazione probatoria, cioè un'analisi delle prove:
- come si valuta ciascuna prova;
- come si valuta l'insieme delle prove.
Si ha prova riuscita nel caso di coincidenza tra oggetto di prova e risultato di prova.
Prima dell'operazione inferenziale relativa al passaggio dall'elemento al risultato di prova, bisogna esaminare il grado di attendibilità della fonte e/o del mezzo di prova, nonché la comprensibilità dell'elemento di prova. L'elemento di prova va interpretato; va fatta una traduzione dal linguaggio del teste a quello giuridico.
Infine, per la scelta di derivare una conclusione probatoria da un singolo esperimento conoscitivo, occorre valutare il rapporto tra i momenti di una sequenza e quelli delle altre; es: può essere necessario determinare l'affidabilità di una fonte di prova attraverso il raffronto tra differenti strumenti gnoseologici applicando la cosidetta tecnica della riprova e quindi effettuando eventuali controlli incrociati o verificando l'esistenza di elementi di riscontro.
Per adempiere al proprio compito valutativo, l'organo procedente deve sostanzialmente operare su base argomentativa, con ampio impiego delle massime d'esperienza.
La differenza si ha quando il nostro livello di disciplina si pone con riferimento alla struttura degli elementi impiegati per arrivare al risultato.
Il loro parametro discretivo emerge quando si concentra l'attenzione non su quanto ottenuto attraverso il procedimento probatorio, bensì sulla disamina del procedimento intellettivo.
Quando si pone in dubbio, ad es., l'affidabilità di un teste oculare o l'autenticità di un documento, si dice che la decisione che ne facesse uso sarebbe fondata non su indizi ma su prove ingannevoli o addirittura false.
Il processo indiziario è quando manca un criterio che in base a requisiti di prova consenta di giungere a conclusioni sicure.
Gli elementi non portano a una conclusione probatoria certa.

L'ultimo stadio dell'attività giudiziale concerne la valutazione probatoria complessiva, caratterizzata dall'utilizzo combinato dell'intero patrimonio conoscitivo giudiziale.
Possono esserci prove divergenti o convergenti o anche una sola prova. Compete al giudice decidere se l'insieme dei singoli risultati non goda di un'efficacia persuasiva così labile da farla ritenere insufficiente.
Essenziale è che il giudice, tenendo conto in sentenza di tutti i dati disponibili, svolga un ragionamento convincentemente argomentativo e formuli una decisione coerente con le prove acquisite.
Le prove, nel contesto di giustificazione, rappresentano gli elementi attorno a cui si articolano le argomentazioni. Riguardo al contesto di decisione si può decidere in un determinato modo in base a ciò che si ha di giustificato.
Nel contesto di decisione il campo delle alternative è definito dalle ipotesi ricostruttive che abbiano superato la verifica ottenuta dal confronto con i risultati tratti dalle prove acquisite.
La prova vincola e giustifica le decisioni.

Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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