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La composizione del comitato di controllo sulla gestione


Il comitato di controllo sulla gestione è disciplinato dall’art. 2409 octiesdecies c.c.; se non diversamente disposto, inoltre, ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che fanno riferimento ai sindaci.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione.
Componenti del comitato possono essere solo amministratori:
- in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza;
- che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
La circostanza che gli amministratori membri del comitato non possano svolgere, neppure di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale pone il problema di accertare se nel sistema monistico sia addirittura necessario che il consiglio deleghi le proprie attribuzioni gestorie a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi componenti.
In caso contrario, infatti, i membri del comitato, in quanto amministratori, parteciperebbero alla gestione.
Ove venga meno un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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