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La contestazione dell’imputazione


Il dibattimento ha per oggetto l’addebito che è stato contestato all’imputato con il decreto che dispone il giudizio.
Nel corso dell’istruzione dibattimentale, però, le prove assunte possono indurre il Pubblico Ministero a modificare l’imputazione sotto vari profili attinenti al fatto e al diritto, ma comunque entro certi limiti e con modalità che garantiscono il diritto di difesa dell’imputato.
Sotto il profilo del diritto è sancito il principio fondamentale secondo cui il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione.
Sotto il profilo del fatto, invece, possono essere modificate le modalità del fatto di reato; tuttavia, il fatto storico non appare nuovo, bensì diverso.
Infatti si deve trattare del medesimo fatto storico, che tuttavia risulta essersi svolto diversamente.
In questi casi, l’imputato ha il diritto che il dibattimento venga sospeso per un tempo non inferiore a 20 giorni, ed ha altresì la facoltà di chiedere l’ammissione di nuove prove.
La contestazione suppletiva si può avere quando nel corso dell’istruzione dibattimentale risulta l’esistenza di una circostanza aggravante oppure la commissione un reato connesso (in concorso formale o come reato continuato con quello per cui si procede).
Naturalmente anche in questi casi l’imputato ha diritto ad ottenere la sospensione del dibattimento e l’ammissione di nuove prove.
Qualora, invece, nel corso del dibattimento risulti a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d’ufficio (sia che si affianchi a quello per cui si procede, sia che lo sostituisca), questo può essere contestato solo dal Pubblico Ministero e in presenza di certe condizioni:
deve trattarsi di reato procedibile d’ufficio;
l’imputato deve essere presente e deve consentire alla contestazione;
il presidente deve accertare che da tale contestazione non derivi un pregiudizio per la speditezza del procedimento.
Una volta contestato il fatto nuovo, l’imputato gode del diritto di ottenere la sospensione del dibattimento e di chiedere l’ammissione di nuove prove.
Se mancano le condizioni di contestabilità del fatto nuovo, il Pubblico Ministero procede nelle forme ordinarie.
In tutte le ipotesi in cui la contestazione sia avvenuta fuori dai casi consentiti, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
Lo stesso avviene quando il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata dal Pubblico Ministero in dibattimento.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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