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La continuità o disponibilità nel tempo della prestazione di lavoro come assetto essenziale della collaborazione

Possiamo facilmente intuire che la presenza del vincolo di collaborazione come anche di subordinazione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve essere duraturo nel tempo, ossia la prestazione di lavoro nell'impresa deve essere continua o disponibile. Si tratta di una continuità o disponibilità funzionale del prestatore, in senso ideale e non materiale: il lavoratore subordinato conserva un obbligo di prestazione nel tempo nei confronti del datore di lavoro, obbligo che non cessa di esistere (e da qui possiamo evincere che sia ideale e non materiale) anche nel caso in cui vi siano delle pause interruttive dell'esecuzione (ferie, riposi). 
La disponibilità della prestazione di lavoro comporta per il datore anche una responsabilità oggettiva in caso di illecito comportante danni a terzi da parte del lavoratore: ovviamente si tratta di una responsabilità oggettiva priva di colpa, ma ben manifesta il carattere della continua subordinazione e disponibilità del lavoratore nei confronti del datore.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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