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La contribuzione e il conferimento del trattamento di fine rapporto


Il finanziamento dei fondi grava sui destinatari degli stessi, nonché sui datori di lavoro, ovvero sul committente, in caso di lavoratori autonomi o parasubordinati.
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i soci lavoratori alimentano i fondi pensione ai quali sono iscritti attraverso la contribuzione; detta contribuzione è definita in percentuale del reddito.
Invece, per i lavoratori subordinati il finanziamento può realizzarsi o attraverso la contribuzione o attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto, o tramite il concorso di entrambi.
Quanto alla contribuzione, le fonti costitutive determinano il contributo complessivo in cifra fissa o in percentuale della retribuzione assunta a base del trattamento di fine rapporto.
Il legislatore ha ritenuto di privilegiare, tra le due forme di finanziamento, il conferimento dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto, sia pure lasciando al lavoratore il diritto di scegliere il fondo al quale destinarlo, o addirittura di mantenerlo presso il datore di lavoro.
Il conferimento di detto accantonamento può essere esplicito o tacito.
L'adesione da parte del lavoratore a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del trattamento di fine rapporto non comporta necessariamente obblighi di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il versamento di questa compete soltanto se previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni e nei limiti da questa fissati, o se stabilito dall'accordo individuale.
Per ciò che concerne le forme pensionistiche individuali vale naturalmente quanto stabilito nel regolamento del fondo pensione o in quello del contratto di assicurazione sulla vita, se l'interessato ha optato per quest'ultimo.

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