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La costituzione delle parti e l’assenza dell’imputato


In udienza, prima che inizi il dibattimento, si svolgono alcune attività che fanno parte ancora degli atti preliminari al dibattimento stesso.
Tali attività consistono nel controllo della regolare costituzione delle parti e nella discussione di eventuali questioni preliminari che siano stato sollevate dal Pubblico Ministero o dai difensori della parti private.
E’ questo il termine ultimo entro il quale il danneggiato dal reato ha facoltà di costituirsi parte civile.
Se le parti sono comparse, il verbale d’udienza documenta se è presente l’imputato, quale è il suo difensore ed, eventualmente, quale difensore rappresenta la parte civile.
Problemi si pongono quando una delle parti non è comparsa.
Il codice vuole garantire in modo rigoroso il diritto dell’imputato a partecipare al processo; per tutelare in concreto tale diritto, ove l’imputato non sia presente, impone al giudice di accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole del decreto che dispone il giudizio.
L’art. 420 bis c.p.p. impone al giudice di rinnovare la citazione non soltanto quando esiste la prova che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza dello stesso senza sua colpa, ma anche quando tale prova non sussiste e tuttavia appare “probabile” la mancata conoscenza incolpevole.
Se accerta la nullità della citazione o della sua notificazione, il giudice provvede altresì alla sua rinnovazione.
Il gup dopo aver verificato l’effettiva conoscenza della citazione, deve valutare la causa dell’assenza dell’imputato: se l’assoluta impossibilità a comparire è dovuta a legittimo impedimento dell’imputato il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione, se risulta che non vi è stata assoluta impossibilità a comparire il giudice dichiara la contumacia dell’imputato, il quale sarà rappresentato dal difensore.
L’imputato può chiedere o consentire che l’udienza si svolga in sua assenza, e in questi casi di assenza dell’imputato non si applicano le disposizioni sulla contumacia.
Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile.
Nel caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché immediatamente comunicato) il gup fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
Se risulta che non vi è stata assoluta impossibilità a comparire, ma l’assenza è volontaria, il giudice dichiara la contumacia dell’imputato; quest’ultimo è rappresentato dal difensore.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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