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La denigrazione e appropriazione di pregi altrui


L’art. 2598 n°2 c.c. considera atto di concorrenza sleale la diffusione di “notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito” ovvero l’appropriazione “dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.
Non rientra in questa categoria la c.d. pubblicità comparativa, cioè quella che pone a confronto, al fine di evidenziarne la superiorità, il prodotto dell’imprenditore con quello dei suoi concorrenti.
Tale forma di pubblicità è lecita solo ove condotta in modo non ingannevole e utilizzando dati effettivamente comparabili e veritieri.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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