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La dichiarazione dei redditi unificata


Il d.lgs. 241/97 e il d.p.r. 322/98 hanno apportato una rilevante innovazione in materia di dichiarazione.
È stato previsto, infatti, che i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare per i quali ricorra l’obbligo di presentare le dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sulle attività produttive (o, almeno, due di esse) debbano presentare una dichiarazione unificata la quale assorbe e congloba le dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte suddette.
L’unificazione della dichiarazione, oltre ad incidere sulle modalità di presentazione, si riflette anche sui termini di essa che sono allineati a quelli propri della dichiarazione dei redditi.
Peraltro, la dichiarazione unificata non configura, sotto il profilo sostanziale, un nuovo tipo di dichiarazione: in pratica, a fronte di un singolo documento continuano ad aversi una pluralità di atti corrispondenti alle diverse dichiarazioni.
Ciò risulta con evidenza non appena si consideri che, per quanto attiene al contenuto, ognuna delle sezioni continua ad essere separatamente ed esclusivamente disciplinata dalle disposizioni proprie dell’imposta alla quale la dichiarazione si riferisce.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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