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La disciplina dei rimborsi delle imposte a seguito di istanza


E veniamo alla disciplina dei rimborsi a seguito di istanza, la quale, per quanto attiene alle imposte sui redditi, varia in funzione dei diversi sistemi di riscossione:
1. il contribuente che sia stato assoggettato a ritenuta diretta può presentare ricorso, che è propriamente un’istanza, alla Direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, intesa a conseguire la restituzione delle somme di imposta non dovute per errore materiale o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di 48 mesi;
2. il soggetto che ha effettuato il versamento diretto ed il sostituto possono presentare istanza di rimborso alla Direzione regionale delle entrate competente, entro il termine di decadenza di 48 mesi, nel caso di errore materiale o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento;
3. qualora la riscossione avvenga per il tramite dell’iscrizione a ruolo, sappiamo già che una volta decorso il termine per la sua impugnazione al contribuente è preclusa ogni contestazione in ordine alla debenza delle somme così pretese; e, quindi, viene ad essere vanificata la possibilità di far valere il diritto al rimborso delle somme corrisposte e non dovute.
Ciò a meno che non si tratti delle situazioni precedentemente enucleate, in cui il legislatore tributario prescrive che a tale rimborso della comunque provvedersi d’ufficio, talché il diritto al rimborso sopravvive alla preclusione (salvo il limite della prescrizione).
Venendo a considerare il versante delle imposte indirette, e cominciando dall’IVA, occorre in primo luogo ricordare il peculiare meccanismo che concerne una serie di ipotesi in cui il diritto al rimborso non acquista autonomia di esercizio dal momento che esso si riversa nel congegno di applicazione del tributo; ciò mediante l’emissione e registrazione di note di accredito, tali da consentire al soggetto passivo di recuperare il tributo versato e non dovuto computandone l’ammontare nel contesto dell’IVA detraibile.
A prescindere da tale meccanismo e dal rimborso d’ufficio, il legislatore si guarda bene dal predisporre una specifica disciplina in tema di rimborsi ad istanza di parte.
Il silenzio della legge ha alimentato i dubbi in ordine alla possibilità che il meccanismo applicativo del tributo, caratterizzato dalla obbligatorietà della rivalsa da parte del soggetto passivo nei confronti dell’acquirente del bene, consenta di enucleare un diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria qualora detto soggetto passivo abbia corrisposto un IVA in tutto o in parte non dovuta, dalla quale peraltro sia rimasto indenne in virtù dell’esercitata rivalsa.
Sembra sufficiente il rilievo per cui la neutralità dell’IVA lascia sicuramente fuori almeno il consumatore finale, per ammettere che anche in questo settore impositivo possa emergere un diritto al rimborso che, in mancanza di una disciplina ad hoc, soggiace al termine di decadenza di due anni.
Con riguardo poi ai tributi doganali, l’istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza a causa di errori di calcolo e materiali deve essere presentata al competente ufficio doganale entro il termine perentorio di cinque anni.
Qualora, viceversa, l’indebito dipenda da erroneo o inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o dell’origine delle merci, la domanda di rimborso deve essere prodotta entro tre anni.
Infine, per quanto concerne l’imposta di bollo, la restituzione del tributo pagato in modo virtuale va richiesta entro il termine di decadenza di tre anni.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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