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La disciplina dei servizi aerei extracomunitari nell’ordinamento italiano


Per accedere alle rotte extracomunitarie i vettori comunitari, oltre al possesso della licenza d’esercizio, devono essere espressamente designati dagli Stati di appartenenza.
Per quanto concerne i voli extracomunitari di linea, essi sono regolati da accordi bilaterali tra Italia e paese terzo capolinea del volo, per lo svolgimento di tali traffici possono essere designati, per parte italiana, uno o più vettori aerei a condizione che essi siano stabiliti sul territorio nazionale e siano muniti di una valida licenza d’esercizio rilasciata dall’ENAC o da un’autorità competente di un altro Stato membro. I vettori designati dall’Italia devono avere i mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino. La scelta dei vettori viene fatta dall’ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici nel rispetto di procedure trasparenti e non discriminatorie; poi, con una convenzione, definisce le condizioni di esercizio del servizio e gli obblighi in capo ai vettori aerei, nonché vigila sul loro operato; deve anche valutare se sussistono  gravi motivi di pubblico interesse tali da giustificare la sospensione dell’esercizio del servizio; il vettore aereo decade dall’esercizio se cede tutta o parte del servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell’ENAC, se non inizia l’attività nel giorno previsto dalla convenzione, se vengono in rilievo le ipotesi di decadenza indicate nella convenzione.
Con riferimento ai voli extracomunitari non di linea, se non sono disciplinati da accordi aerei, possono essere consentiti dall’ENAC, a condizione di reciprocità, ai vettori in possesso di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato terzo capolinea, a cui sono imposte prescrizioni tecniche e amministrative tra cui quelle riguardanti la prevenzione degli attentati contro la sicurezza: se non le soddisfano, può essere loro vietato l’accesso allo spazio aereo italiano. Vengono compresi sia i voli tutto compreso, i voli per manifestazioni speciali, per uso proprio, per il trasporto di merci o di posta, per il trasporto di merci pericolose, i voli taxi e i voli umanitari e di emergenza.
Per entrambi è stabilito che spetti all’ENAC attribuire i diritti di traffico secondo criteri trasparenti e non discriminatori e nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della garanzia del massimo livello di qualità del servizio affidato.

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