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La disciplina del contratto e del rapporto di lavoro dei prestatori destinati alla somministrazione


A differenza della precedente normativa sul lavoro interinale, il d.lgs. 276/2003 non disciplina in modo specifico il contratto di lavoro che lega il prestatore al somministratore.
Al pari di quanto consentito dalla precedente disciplina del lavoro interinale, il prestatore da somministrare può essere assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ma in entrambi i casi la legge detta alcune previsioni speciali.
Così, nel caso di assunzione a tempo determinato la disciplina del d.lgs. 368/2001 si applicherà “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 53-4”.
Queste norme sono quelle che sanzionano la riassunzione del lavoratore assunto a termine prima che sia decorso un intervallo di tempo, ovvero l’effettuazione di due assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità; per il lavoratore assunto a termine ai fini della somministrazione è invece esplicitamente previsto che il contratto “può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atti scritto”.
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, invece, il d.lgs. 276/2003 stabilisce, anzitutto, che il lavoratore ha diritto, per i periodi in cui rimane in attesa di assegnazione, ad un’indennità mensile di disponibilità.
In ogni caso, il prestatore di lavoro somministrato non va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di norme di legge o contrattuali (salvo quelle relative all’igiene e sicurezza sul lavoro).
Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro, il d.lgs. 276/2003 si limita a stabilire poche norme.
Innanzi tutto stabilisce che “per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
Con tale disposizione viene confermata la scissione, tipica della somministrazione, come già della fornitura di lavoro interinale, tra titolarità del contratto (spettante all’agenzia) ed esercizio dei poteri di direzione e controllo (che spetta all’utilizzatore); e d’altro canto un significativo effetto di tale scissione si può rinvenire nella previsione in base alla quale resta attribuito all’agenzia di somministrazione il potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, quantunque sul presupposto che l’utilizzatore le comunichi gli elementi che possono formare oggetto della contestazione.
Si prevede poi che i lavoratori somministrati hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell’utilizzatore di pari livello a parità di mansioni svolte.
Inoltre il somministratore ed utilizzatore sono obbligati in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali.
Inoltre, l’utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al somministratore (e copia al lavoratore), a pena di rispondere in via esclusiva per le differenze retributive e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Si tratta di previsioni che ricalcano quelle già dettate per il lavoro interinale, e ciò vale anche per la norma che pone a carico dell’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dal prestatore di lavoro somministrato, nonché per quelle che sanciscono i diritti sindacali dei lavoratori destinati alla somministrazione.
In relazione a questi ultimi, va detto che la legge riconosce anche ai lavoratori delle agenzie di somministrazione i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori.

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