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La disciplina del lavoro ripartito


Un tipo del tutto particolare di contratto-lavoro a tempo parziale è rappresentato dal contratto di lavoro ripartito, con il quale due lavoratori “assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione di lavoro” nei confronti del datore di lavoro.
In sostanza i due lavoratori rispondono ciascuno per l’intera obbligazione, ma restano liberi di concordare tra di loro la ripartizione dell’orario e la collocazione temporale della prestazione di ciascuno, nonché di sostituirsi reciprocamente; il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in capo all’altro.
Per contro, in presenza dell’impossibilità dell’adempimento da parte di entrambi si prevede l’applicazione dell’art. 1256 c.c., secondo il quale l’impossibilità temporanea esonera la responsabilità per inadempimento, ma può estinguere l’obbligazione quando perduri tanto da far cessare l’interesse del creditore alla prestazione.
Il licenziamento o le dimissioni di uno dei due lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo che, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore si renda disponibile ad adempiere, integralmente o parzialmente, l’intera obbligazione: in tal caso si prevede che il contratto di lavoro ripartito si trasformi in un normale contratto di lavoro subordinato.
Anche in questo caso si prevede la forma scritta ai fini della prova di una serie di elementi del contratto, quali la misura e la collocazione temporale della prestazione di ciascun lavoratore, il luogo di lavoro ed il trattamento economico e normativo spettante a ciascuno.
Infine, a parte la posizione di un generale principio di non discriminazione, per quel che riguarda l’aspetto previdenziale e contributivo vi è assimilazione tra lavoro ripartito e part-time.

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