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La disciplina delle circostanze di reato

La disciplina delle circostanze di reato


A_ regime di imputazione: requisiti oggettivi richiesti dalla legge per imputare al reo la circostanza così che da essa possa ricollegarsi la sua propria conseguenza giuridica della variazione della pena => si tratta di verificare se, affinché la circostanza possa operare, è sufficiente la sua esistenza obiettiva oppure sia necessario anche un coefficiente psicologico di imputazione all’autore (art. 59).
Proprio in ragione della natura “non essenziale” delle circostanze e della loro almeno tendenziale estraneità al contenuto di disvalore tipico del reato, per la loro imputazione è richiesto un legame psicologico meno intenso di quello necessario in rapporto agli elementi essenziali.
Attenuanti: vige la regola della loro imputazione oggettiva: le attenuanti si applicano per il solo fatto della loro obiettiva esistenza “anche se dall’autore non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti” (art. 59.1).
Nessuna rilevanza ha l’erronea convinzione dell’esistenza di attenuanti oggettivamente inesistenti: “se l’agente ritiene per errore che siano circostanze attenuanti, queste non sono valutate a favore di lui”. Dunque  => per le attenuanti vale integralmente la regola dell’imputazione oggettiva.
Aggravanti: l’imputazione è soggettiva, nel senso che le circostanze aggravanti obiettivamente esistenti possono essere valutate a carico del soggetto solo “se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (art. 59.2).
Rimane ferma la regola che le aggravanti obiettivamente inesistenti ma dall’agente erroneamente supposte come esistenti non sono valutate a suo carico (art. 59.3), come es. se si ruba una cosa credendola di grande valore, non potrà essere imputata l’aggravante del danno di rilevante gravità.
Pur essendo oggi richiesto un coefficiente soggettivo per l’imputazione delle aggravanti, è evidente che esso è più tenue di quello necessario per gli elementi essenziali: infatti è sufficiente la semplice “conoscibilità” della situazione circostanziale anche nell’ipotesi in cui si tratti di reato doloso.
Eccezioni.
In 1° luogo, vi sono delle circostanze la cui specifica struttura risulta incompatibile con la disciplina generale, es. per l’imputazione della recidiva non può essere sufficiente laemplice conoscibilità della precedente condanna, ma è necessaria l’effettiva conoscenza dato che solo quest’ultima può rivelare
Quella “insensibilità” al diritto che costituisce l’essenza della circostanza.
Non ha molto senso parlare né di conoscenza né di conoscibilità a proposito dei “motivi a delinquere” (art. 61 n. 1 e art. 62 n. 1, dato che si tratta di fatti psichici che ben possono essere del tutto inconsapevoli.
In 2° luogo, l’art. 60 detta una disciplina derogatoria per le circostanze “che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole (con l’esclusione di quelle concernenti l’età o le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa => art. 60 u.c.), nelle 2 ipotesi di errore sull’identità personale del soggetto offeso o di aberratio ictus.
Per tali specialissime ipotesi, l’art. 60 dispone che le aggravanti obiettivamente esistenti non si imputano mai, a pr3escindere cioè da qualunque accertamento, sulla loro conoscenza e conoscibilità, mentre trovano applicazione le attenuanti erroneamente supposte.
Es. Tizio uccide Caio (il padre), credendolo Sempronio => non gli sarà mai imputata l’aggravante della relazione di parentela. Se Tizio percuote Caio, credendo di aver subito da lui spintoni e altre provocazioni mentre è stato Sempronio, egli potrà beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 ancorché solo erroneamente supposta.   

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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