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La distinzione tra imputato e indagato


La polizia giudiziaria trasmette la denuncia al Pubblico Ministero e questi ordina alla segreteria di iscriverla nel registro delle notizie di reato.
Accanto alla notizia di reato viene iscritto il nome del soggetto al quale il reato è attribuito.
Costui è la persona sottoposta alle indagini preliminari e che la prassi con un sostantivo poco elegante chiama indagato.
L’imputato è la persona alla quale è attribuito il reato nell’imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio o con l’atto omologo nell’ambito del singolo procedimento penale.
Nel procedimento ordinario l’assunzione della qualità di imputato avviene con la richiesta di rinvio a giudizio.
Nei procedimenti speciali tale qualifica si acquista nel momento in cui si instaura il singolo rito.
La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna, o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o qualora la Corte d’Appello disponga la revisione del processo.
I motivi per cui il codice distingue tra imputato e indagato sono:
il Pubblico Ministero deve prendere una posizione definitiva sull’addebito soltanto quando, terminate le indagini preliminari, chiede il rinvio a giudizio: l’imputazione deve essere sorretta da una consistente base probatoria;
prima dell’imputazione si tende ad usare un termine il più possibile neutro e non pregiudizievole;
In conclusione la distinzione si giustifica prevalentemente per motivi garantistici.
Importante è che i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
Occorre segnalare che l’equiparazione opera anche negli aspetti pregiudizievoli, salvo che sia diversamente previsto.
Pertanto le misure cautelari, previste per l’imputato, possono essere applicate all’indagato purché naturalmente siano presenti i requisiti necessari per emanare il relativo provvedimento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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