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La ditta



La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore; lo individua come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività di impresa. In mancanza di diversa scelta essa coincide col nome civile dell’imprenditore.
Nella scelta della propria ditta l’imprenditore incontra però due limiti specifici, espressamente enunciati; limiti rappresentati dal rispetto dei principi della verità e della novità.
Il principio di verità della ditta ha un contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata.
La ditta originaria è quella formata dall’imprenditore che la utilizza.
La ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda.
La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.
Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Per le imprese commerciali dovrebbe perciò trovare piena applicazione il criterio della priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese. Tende tuttavia a prelevare l’opinione che la ditta registrata per prima prevalga solo quando chi ha preusato la stessa ditta senza registrarla non riesca a provare la conoscenza del proprio preuso da parte dell’altro imprenditore.
Il diritto all’uso esclusivo della ditta ed il corrispondente obbligo di differenziazione sussistono però solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi possa determinarsi confusione per l’oggetto dell’impresa e/o per il luogo in cui questa è esercitata.
Il diritto all’uso esclusivo è quindi diritto relativo.

La ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda. Se il trasferimento avviene per atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell’alienante. Se l’azienda è acquistata per successione a causa di morte, la ditta trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
La circostanza che la ditta derivata non deve essere integrata con indicazioni idonee  ad individuare l’attuale titolare dell’impresa espone a vistose possibilità di inganno circa la reale identità dell’attuale titolare dell’impresa.
A costoro offre tuttavia soccorso la giurisprudenza, attraverso una discutibile applicazione del principio dell’apparenza di diritto e della tutela dell’affidamento incolpevole.
Chi ha trasferito l’azienda è responsabile in solido con l’acquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata, qualora il terzo contraente abbia potuto ragionevolmente ritenere di trattare col cedente.
Si addossa all’alienante l’onere di portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei, l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale, ovvero di imporre all’acquirente di integrare la ditta con indicazioni non equivoche.

L’imprenditore individuale ha, al pari di ogni altra persona fisica, un nome civile che lo individua come soggetto di diritto. Ha (o può avere) altresì una ditta che lo individua nella specifica veste. Ditta individuale e nome civile assolvono ad una diversa funzione e sono diversamente disciplinati.
Mentre l’omonima fra nomi civili è sempre ammessa, non è invece consentita omonima fra ditte di imprenditori in rapporto di concorrenza, quand’anche entrambe corrispondenti ai rispettivi nomi civili.
La distinzione fra nome civile e nome commerciale (ditta) dell’imprenditore, pacifica per le persone fisiche, e da ritenersi valida anche per le società.
Ragione sociale e denominazione sociale vanno poste sullo stesso piano del nome civile della persona fisica in quanto servono ad individuarle come soggetti di diritto e non nella qualità specifica di esercenti un’impresa.
Le società devono avere una ragione sociale o una denominazione sociale (nome della società), formata rispettando sia le norme specificamente dettate al riguardo: il nome di una società non può essere perciò uguale o simile a quello prescelto da altra società concorrente e non è trasferibile. Le società possono inoltre avere anche una ditta originaria, formata rispettando le norme sulla ditta, nonché una o più ditte derivate. Ditte che rimangono distinte dal nome e che a differenza di questo potranno essere trasferite con l’azienda.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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