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La formazione del bilancio d'esercizio delle società cooperative

La formazione del bilancio d'esercizio delle società cooperative è integralmente assoggettata alla disciplina dettata per le s.p.a. Le cooperative di maggiore dimensione e quelle che emettono obbligazioni devono sottoporre il bilancio a revisione obbligatoria.
La percentuale degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è sei volte più elevata rispetto a quella della s.p.a.: il trenta per cento.
Dal 1992 è stato introdotto l'obbligo di destinare il tre per cento degli utili netti annuali ad appositi fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Sono posti limiti alla distribuzione fra i soci degli utili residui, così comprimendosi il profilo lucrativo della partecipazione sociale.
Vi è una netta distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative. Per queste ultime è sufficiente che l'atto costitutivo fissi la percentuale massima dei dividendi che possono essere ripartiti fra i soci cooperatori. Disciplina più restrittiva è prevista per le società cooperative a mutualità prevalente, in particolare: divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La quota di utili che residua dopo tali destinazioni può essere dall'assemblea: assegnata ad altre riserve o fondi, distribuita ai soci, o infine destinata a fini mutualistici.
I ristorni costituiscono rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperativa di consumo) a prezzo di mercato, o integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). Costituiscono quindi uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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