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La formazione del titolo esecutivo

La formazione del titolo esecutivo

Il senso pratico ditale forma di tutela sta nel permettere la formazione di un titolo esecutivo ancor prima che il titolare del diritto possa ed abbia inte­resse ad utilizzarlo.
Per questa via l'interessato, che abbia esercitato vittorio­samente l'azione in questione, ove, successivamente, dovesse verificarsi l'il­lecito, avrà già la possibilità di esercitare l'azione esecutiva, senza dover per­dere altro tempo, appunto perché l'ordinamento gli ha permesso di precosti­tuirsi il titolo esecutivo.
Ovviamente siamo di fronte ad un rimedio particolarmente “forte”, per cui esso tendenzialmente è utilizzabile solo nelle ipotesi previste dalla legge, quindi nei casi in cui il legislatore ha scelto, per ragioni sociali, di rafforzare la tutela di particolari situazioni giuridiche soggettive.
Si faccia l'esempio, tratto dall'art. 657 c.p.c., dell'intimazione di licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con contestuale citazione per la convalida. Questo atto ha una duplice valenza: una sostanziale, consi­stente nell'evitare la tacita riconduzione del contratto di locazione (art. 1596.2), ed una processuale, mirante ad ottenere un provvedimento di condanna in futuro (lo sfratto), ossia un ordine esecutivo di restituzione del bene ove, alla scadenza del contratto, tale restituzione non do­vesse avvenire spontaneamente ad opera del conduttore.
In tale caso la legge consente al locatore di ottenere un provvedimento condanna­tono ancor prima che scada il contratto di locazione e, quindi, ancor prima che il conduttore possa aver compiuto un illecito: egli può precostituirsi un titolo esecutivo da utilizzare, eventualemente, se, poi, vi sarà concretamente questo paventato illecito.
Peraltro, vi sono ipotesi in cui è ammissibile la condanna in futuro anche se essa non è prevista esplicitamente dalla legge. Mi riferisco alla tutela dei rap­porti obbligatori di durata che hanno come contenuto prestazioni periodiche, come ad esempio accade nei crediti alimentari. Anche ai titolari di crediti di questo genere si deve riconoscere la utilizzabilità dell'azione di condanna in fu­turo quantomeno per applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c., nella parte in cui si prevede che, disposto lo sfratto per morosità, il giudice pronuncia separa­to decreto «per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto».

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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