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La frode alla legge nella disciplina dei contratti


Secondo l’art. 1344 c.c. si reputa illecita la causa quando il contratto costituisca “il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”.

I motivi illeciti

Ancora all’art. 1418(2) c.c. si dà rilievo all’illiceità dei motivi, quando le parti si siano determinate alla conclusione del contratto esclusivamente per un motivo illecito ad esse comune.

I requisiti dell’oggetto

È sempre l’art. 1418(2) c.c. a prevede come causa di nullità la mancanza nell’oggetto contrattuale di uno dei requisiti dell’art. 1346 c.c., ossia della possibilità, liceità e determinabilità del medesimo.

Gli altri casi stabiliti dalla legge

Dispone infine l’art. 1418(3) c.c. che il contratto “è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.
Si tratta di ipotesi di nullità diffuse nel codice ed oramai di largo impiego nella legislazione speciale.
In questo articolato quadro normativo può cogliersi anche una possibile qualificazione della nullità come “sanzione”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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