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La garanzia per i vizi della cosa

LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA


La garanzia per i vizi della cosa protegge il consumatore contro i vizi materiali che rendono la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore
La garanzia riguarda i vizi occulti, cioè i difetti che il compratore non conosceva e non avrebbe potuto riconoscere facilmente; i vizi conoscibili sono coperti dalla garanzia se il venditore ha dichiarato che la cosa è esente da vizi
Anche la garanzia per i vizi è un effetto naturale

La garanzia di buon funzionamento (es. quella degli elettrodomestici) invece comprende la promessa di eseguire gratuitamente la riparazione di qualsiasi guasto che si verifica entro una certa data dalla vendita per effetto dell’uso
La garanzia consente al compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (azione estimatoria)
In ogni caso il compratore ha sempre diritto al risarcimento del danno, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa; il risarcimento si estende anche i danni derivati dai vizi della cosa (es. i danni di un incidente causato da un difetto nei freni dell’auto)

Il compratore decade dal diritto di garanzia per vizi se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, dopodiché, fatta la denuncia, egli ha 1 anno dalla consegna per esercitare il diritto
La denuncia non serve se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato

Se il venditore aveva promesso determinate qualità della cosa o qualità essenziali per l’uso, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto + risarcimento del danno, con gli stessi termini della garanzia per i vizi (cioè 8 giorni e 1 anno)
Bene di consumo = qualsiasi bene mobile
Il difetto di conformità del bene con quanto dichiarato dal venditore, determina la responsabilità del venditore se si manifesta entro 2 anni dalla consegna; il compratore decade dalla tutela se non denuncia il vizio entro 2 mesi dalla scoperta
La vendita di merci tra soggetti che hanno sede d’affari in stati diversi è disciplinata dalla convenzione di Vienna del 1980

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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