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La garanzia per vizi, mancanza di qualità e buon funzionamento

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
La garanzia copre di regola solo i vizi occulti (non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell'acquisto). Copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto.
In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o la semplice riduzione del prezzo.
L'esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e prescrizione.
Nel caso particolare in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto.
L'azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza soggiace all'ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita o difetti delle qualità necessarie ad assolvere la funzione che le parti hanno assunto come essenziale (aliud pro alio).
Con la garanzia di buon funzionamento (cose mobili), durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento anche se non sono dovuti a vizi o mancanza di qualità.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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