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La legge nel tempo e nello spazio


Per far entrare in vigore una legge oltre all'approvazione delle 2 camere è necessario:
1. promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
2. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
3. decorso di un tempo previsto detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore (di solito dura 15 gg);

La disciplina costituzionale è regolata dal testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi; una volta che la legge entra in vigore è valida per tutti, nessuno escluso. La corte costituzionale dice però che l'ignoranza nei confronti della legge c'è quando l'errore da parte di un soggetto è inevitabile.

Abrogazione di una legge. La legge è abrogata quando 1 atto dispone che ne cessi l'efficacia. Per abrogare una legge è necessario che essa venga sostituita da una legge di pari valore, detta “legge posteriore”.
L'abrogazione può essere:
1. espressa: quando la legge posteriore dichiara che la legge è abrogata;
2. tacita: quando manca nella legge posteriore una dichiarazione formale; le disposizioni antecedenti possono essere incompatibili con la legge posteriore oppure la seconda legge spiega la materia trattata e quindi ingloba anche la legge da abrogare.
3. Referendum popolare: quando più di 500,000 elettori ne fanno richiesta oppure 5 consigli regionali.

Oltre all'abrogazione c'è anche la deroga; con deroga si intende l'abrogazione inerente una legge ma solo per una parte di essa. Ad esempio, se viene promulgata una legge che abbraccia svariati argomenti, ad esempio sanità e trasporti, la si può modificare anche solo in parte.

Irretroattività della legge. L'irretroattività della legge è un principio di civiltà giuridica; la condotta di un soggetto non può essere valutata dopo il fatto compiuto. Nel nostro ordinamento solo la legge penale non può essere retroattiva. Hanno efficacia retroattive le leggi interpretative, cioè emanate per dare una spiegazione. L'applicazione del principio dell'irretroattività non è sempre agevole. In alcuni casi interviene il legislatore per regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova.

L'applicazione della legge. Si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto di stato. È compito dello stato curare l'applicazione delle norme di diritto pubblico. Quando si pensa che il diritto del singolo sia leso, allora, interviene il giudice per applicare la legge, pronunciando i provvedimento, quali la sentenza, il decreto, l'ordinanza.

L'interpretazione della legge
. Interpretare significa trovare un significato; ci sono vari tipi di interpretazione:
1. letterale: guardare e dare un significato a tutte le parole;
2. legislativa: data dal legislatore, vincolante nei confronti di tutti;
3. giudiziale: data dal giudice attraverso una sentenza;
4. dottrinale, data dagli studiosi di diritto.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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