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La legge quadro sulle aree protette in Italia


- In seguito parteciparono altri organismi, come il Consiglio d'Europa, che propose una differenziazione tripartita tra:
- Zone naturali ove prevalgono i valori naturalistici ma è presente l'uomo con le sue attività produttive.
- Aree dove l'attività rurale è rilevata su un territorio di elevato valore naturale o paesaggistico.
- Aree di eccezionale valore scientifico.
Attualmente la classificazione dello UICN – WCPA è quella pubblicata nel 2004 al Meeting of the World Commission of Protected Areas e prevede sei diverse categorie    che possano fornire un linguaggio comune al mondo dei parchi. La classificazione del resto è il risultato di un progetto del 1994 che prende il nome di SaCL, Speaking a Common Language.
La maggior parte dei parchi europei e italiani trova collocazione nella categoria V o in quella IV se si tratta di riserve naturali ma è anche vero che molti vengono definiti parchi nazionali e quindi farebbero parte della II. Questo succede perché in questa classificazione del 2004 solo la V è una categoria che prevede interferenze tra uomo e natura, quasi fosse un contenitore per tutte le aree protette non classificabili nelle altre.
In Italia invece la classificazione delle aree protette è regolata dalla legge quadro sulle aree protette 394/91 che per molti versi ricalca quella della WCPA sui parchi.

- Parchi Nazionali. Aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici; formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali ecc... che richiedano l'intervento dello Stato per la loro conservazione.
- Parchi Naturali Regionali. Stessa definizione ma riguardante una o più regioni limitrofe che contengano un sistema omogeneo individuato o dagli assetti naturali dei luoghi, o dai valori paesaggistici ed artistici, o dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Riserve Naturali. Medesima definizione ma riguardo a specie naturalisticamente rilevanti della flora o della fauna, o a ecosistemi importanti per le diversità biologiche o la conservazione delle risorse genetiche. Possono essere regionali o statali.
- Zone umide di interesse internazionale. Le aree durante la bassa marea non devono essere più profonde di sei metri e devono essere considerate di importanza internazionale conformemente a quanto stabilito dalla convenzione di Ramsar.
- Altre aree naturali protette. Si dividono in aree a gestione pubblica e in aree a gestione privata.
- Zone di Protezione Speciale. Riguardano la riproduzione di specie volatili e sono tutelate in base alla direttiva CEE 79/409.
- Zone speciali di Conservazione. Possono essere designate o no dallo Stato e seguono la direttiva CEE 92/43.
- Aree Marine Protette. Sono regolate dalla legge del 5 marzo 1985 n. 127 e alle legge del 31 dicembre 1982 n. 979.
La finalità globale di un parco è indicata nel ricercare, promuovere e sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano. Al parco sono attribuite dunque qualità specifiche e funzionali. Riguardo all'ecosistema naturale il parco nasce per la conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali e ai fini della ricerca scientifica. Riguardo all'ecosistema umano per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni, per la didattica e il turismo. Le sue caratteristiche funzionali sono quelle microclimatiche, disinquinanti, igieniche, architettoniche, estetiche.

Tratto da GEOGRAFIA di Gherardo Fabretti
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