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La legis actio per manus iniectionem

LA LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM


Era la tipica azione “esecutiva”. La manus iniectio non presupponeva sempre un iudicatum o una confessio.

Manus iniectio pro iudicato → un dato soggetto era equiparato a un iudicatus. Vi erano quelli in cui una legge o un atto negoziale vincolavano il debitore con le parole “sia condannato a dare”.
Un esempio a favore del garante contro il debitore che non lo rimborsa. Se entro 30 giorni il debitore non adempia ai propri doveri, egli poteva portarlo davanti a un magistrato o rex e farsi autorizzare all'uso della forza. Il garante non poteva contestare.

Manus iniectio pura → la persona sottoposta a esecuzione poteva difendersi con un vindex, ma rischiava di dover pagare il doppio della somma nel caso in cui perdesse.

Se il vindex non dovesse intervenire, il rex o magistrato poteva approvare, con la parola addico, ciò che l'attore aveva detto, e portarsi con sé il convenuto (addictus).
L'attore si teneva il convenuto in casa per sessanta giorni, per dare la possibilità alla famiglia a riscattare il debito. Se nessuno, finiti i giorni, riscattasse il debito, l'attore poteva ucciderlo o venderlo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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