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La legittimazione dell'esercizio del diritto cartolare

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo (legittimazione attiva). È così spostato sul debitore l'onere di provare i difetti di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento.
Nel contempo, il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. La liberazione del debitore è quindi legittima anche quando, pur essendone a conoscenza, egli non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, quantomeno, non sia in grado di procurarseli con l'ordinaria diligenza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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