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La malattia professionale


A differenza dell'infortunio, la malattia professionale, o tecnopatia, è costituita da una menomazione a lenta eziologia, derivante da fattori morbigeni insiti nella natura stessa dell'attività esercitata.
Inoltre, per la tecnopatia, a differenza dell'infortunio, non è sufficiente un rapporto di occasionalità tra lavoro ed evento, ma è necessaria la ricorrenza di un rapporto di causalità.
La relativa tutela previdenziale e strutturate in forma accessoria rispetto a quella contro gli infortuni sul lavoro, giacché si estende soltanto ai soggetti addetti a lavorazioni comprese tra quelle alle quali si applica quest'ultima.
La tutela previdenziale per le malattie professionali è ancora più selettiva di quella che riguarda gli infortuni sul lavoro.
Concorre ad inasprire detta "selettività" e anche il fatto che tale forma di tutela è impostata sul cosiddetto sistema tabellare: cioè sulla predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie "tipiche"; sull'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni ritenute morbigene; sulla predeterminazione, infine, del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi, per essere riconosciuta in rapporto causale con l'attività professionale.
Tuttavia, detta originaria impostazione ha subito una significativa correzione, diretta ad ampliare l'ambito protettivo dell'assicurazione, e chi ha fatto sì che oggi il sistema tabellare non sia più la regola assoluta.
La l. 780/75 ha disciplinato in maniera particolare due gravi malattie professionali, la silicosi e l'asbestosi: le affezioni conseguenti all'inalazione di polveri, rispettivamente, di biossido di silicio e di amianto.
Tale legge ha soppresso la definizione legislativa delle affezioni medesime, lasciando libero spazio all'accertamento tecnico del medico, e stabilito che le stesse, anche quando risultino associate ad altre affezioni morbose dell'apparato respiratorio o dell'apparato cardio-circolatorio, assumono rilievo anche se non contratte a causa delle specifiche lavorazioni considerate, purché in occasione di queste.
Ma il contributo evolutivo decisivo per l'adozione del nuovo sistema, cioè di un sistema misto, è stato dato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionali le norme che non prevedevano l'assicurazione obbligatoria "anche per malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro", nonché le norme che fissavano un termine massimo alla manifestazione della malattia professionale.
Tale momento è venuta a coesistere, accanto al sistema tabellare suddescritto, la tutela di qualsiasi altra forma morbosa, anche se riferibile a lavorazione non prevista dalla tabella, e se insorta al di fuori del periodo massimo di indennizzabilità: i cioè, appunto, un sistema misto.
È chiaro, peraltro, che nel caso di malattie non tabellate non vale la presunzione d'origine e, quindi, l'assicurato deve assolvere l'onere della prova della derivazione causale della malattia stessa dall'attività lavorativa da lui svolta.

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