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La natura e gli effetti della dichiarazione dei redditi


Ci si è domandati se la dichiarazione sia un negozio o una mera dichiarazione di scienza; e la risposta al quesito, ad opera della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, è stata a favore della seconda alternativa.
Un’ulteriore questione ripetutamente affrontata attiene all’efficacia confessoria o meno attribuibile all’atto in esame; questione cui è stata data soluzione negativa da coloro che hanno optato per la tesi della dichiarazione di scienza.
Parimenti, l’asserita natura non negoziale ha indotto i più a sostenere che la dichiarazione tributaria possa essere liberamente revocata o rettificata, salvi gli ostacoli rinvenibili sul terreno dell’esercizio dei rimedi intesi a conseguire simile risultato.
Anzitutto, sembra a noi evidente che la configurazione in termini negoziali sia stata influenzata da una determinata concezione in ordine alla genesi dell’obbligazione tributaria.
Più precisamente, se ci si muove nell’ordine di idee della tesi costitutiva, rinnegando pertanto la fonte legale di detta obbligazione, non è poi azzardato avanzare l’ipotesi che a tale atto sia rapportabile la nascita dell’obbligazione medesima, per la parte corrispondente agli imponibili dichiarati o quanto meno nei casi in cui la dichiarazione esaurisca la procedura definita in tale contesto di imposizione, assumendo con ciò e sotto questo aspetto valenza negoziale.
È altrettanto evidente che quando viceversa si sposi l’opposta tesi dichiarativista, l’esclusione di siffatta valenza è in re ipsa: ciò discendendo non solo dall’impossibilità di ravvisare un negozio in un atto doveroso in quanto oggetto di un preciso obbligo giuridico ma, ancor prima, dal fatto che il regime e la produzione dell’effetto rappresentato dal rapporto obbligatorio sono esclusivamente e direttamente rapportabili ad una fonte esterna alla dichiarazione predetta, ossia alla norma impositiva.
Sennonché è dato altresì cogliere l’erroneità della tesi la quale nega efficacia confessoria alla dichiarazione tributaria, in conseguenza della sua appartenenza al novero delle mere dichiarazioni di scienza; opinione che riecheggia l’antico e ormai superato convincimento consistente nell’attribuire agli atti confessori natura negoziale.
L’assunto può essere addirittura capovolto: posto che la dichiarazione tributaria si risolve in una semplice dichiarazione di scienza, è senz’altro astrattamente possibile che l’atto medesimo assurga al rango di confessione stragiudiziale qualora in esso siano riversate ammissioni in fatto del contribuente/dichiarante a lui sfavorevoli.
Sarebbe comunque inadeguato restringere la portata della dichiarazione tributaria alla sua efficacia confessoria: la quale, essendo destinata a manifestarsi sul terreno processuale in caso di contestazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, è, per un verso, soltanto eventuale e, per l’altro, si rivela inidonea a cogliere l’essenza giuridica di un atto sempre più complesso quale è quello di cui ci stiamo occupando.
Non solo, ma le dichiarazioni cosiddette di scienza sono riconducibili alla più ampia categoria dei meri atti giuridici cui appartengono anche altri tipi di dichiarazione.
In conclusione, senza perdere di vista e anzi ribadendo la distinzione tra dichiarazione come documento e dichiarazione come coacervo di una pluralità di atti sostanziali, occorrerà sceverare la molteplicità degli effetti corrispondenti e, quindi, precisarne il modo di produzione alla stregua della natura dei singoli atti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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