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La nomina dei soci amministratori

I soci investiti dell'amministrazione possono essere nominati nell'atto costitutivo o con atto separato. La distinzione acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare: se l'amministratore è nominato nell'atto costitutivo la revoca deve essere decisa dagli altri soci all'unanimità e non ha effetto se non ricorre una giusta causa; l'amministratore nominato per atto separato è invece revocabile secondo le norme del mandato, quindi anche se non ricorre una giusta causa.
Diritti e obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. L'amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nel progetto sociale. Nella s.n.c. gli amministratori devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio d'esercizio; devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. Dei numerosi obblighi ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (sintetizzabili nel dovere generale di amministrare la società con la diligenza del mandatario) gli amministratori sono poi solidalmente responsabili verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati.
I soci amministratori avranno diritto al compenso per il loro ufficio (può essere costituito anche da una più elevata partecipazione agli utili).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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