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La notifica dell'ufficiale giudiziario


Alla notificazione provvede, di regola, l'ufficiale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario a una "competenza" generalmente circoscritta, sotto il profilo territoriale, alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio cui è addetto.
Una rilevantissima eccezione è prevista allorché la notificazione debba avvenire a mezzo del servizio postale: in questa forma, infatti, l'ufficiale giudiziario può seguire senza alcuna limitazione territoriale la notificazione degli atti.
Non di rado, poi, nell'esecuzione della notificazione ufficiale giudiziario è affiancato o addirittura sostituito da diversi soggetti: per esempio dall'amministrazione postale, dal messo di conciliazione o dall'agente consolare.
Il soggetto che esegue la notificazione ha sempre il compito di documentare opportunamente la propria attività nella c.d. relazione di notificazione, redatta in calce all'originale e alla copia dell'atto da notificare, ed indicante, oltre alla data, la persona cui la copia è stata consegnata, il rapporto che la lega al destinatario, il luogo della consegna, le eventuali ricerche, anche anagrafiche, effettuate, le ragioni della mancata consegna e in genere le notizie raccolte circa la reperibilità del destinatario.
Per quel che attiene, infine, all'invalidità della notificazione, l'art. 160 c.p.c. commina espressamente la nullità per il solo caso in cui siano state violate le disposizioni relative alla scelta del consegnatario della copia, oppure vi sia incertezza assoluta circa l'identità del consegnatario stesso ovvero sulla data.
È fuori discussione la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di nullità extratestuali e la sanabilità di ogni vizio in caso di raggiungimento dello scopo della notificazione.
Di fatto, però, una volta appurato che la conoscenza cui la notificazione è preordinata ha una dimensione rigidamente legale e formale, la dottrina e la giurisprudenza escludono che la sanatoria possa discendere dal solo fatto, comunque provato, che il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto a lui indirizzato.
È da ricordare che la giurisprudenza ritiene che la notificazione effettuata in luogo o a persona totalmente estranei al destinatario è da considerare inesistente e quindi non sanabile retroattivamente a seguito di rinnovazione o costituzione del convenuto.
Le comunicazioni si distinguono dalle notificazioni in primo luogo perché sono effettuate sempre solo su istanza del cancelliere, in secondo luogo perché tramite di esse si dà notizia in forma abbreviata e non integrale dei provvedimenti del giudice.
Le comunicazioni si eseguono tramite il cosiddetto biglietto di cancelleria, che si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
Il biglietto di cancelleria è portato a conoscenza del destinatario o con consegna da parte del cancelliere al destinatario o mediante invio per mezzo di ufficiale giudiziario (nel qual caso si applicano le norme sulla notificazione).

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