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La notificazione all'imputato non detenuto



Imputato non detenuto, allo scopo di rendere più agevole e celere l’attività di notificazione all’indagato e all’imputato non detenuto il codice prevede due istituti:
- dichiarazione di domicilio, l’autorità procedente invita l’indagato a dichiarare il proprio domicilio nel quale gli atti saranno consegnati;
- elezione di domicilio, l’autorità procedente invita l’indagato ad eleggere, cioè scegliere, un domicilio al fine di effettuare le notificazioni.
L’elezione richiede anche l’indicazione di una persona, diversa dal destinatario, che viene scelta per ricevere copia dell’atto da notificare: una volta che l’atto viene consegnata a quest’ultima, l’atto si considera conosciuto dal destinatario.

La prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona, a mani proprie, sia nel domicilio dichiarato o eletto, sia altrove.
Se non è possibile la consegna a mani proprie, la notificazione avviene nel luogo in cui l’imputato è reperibile mediante consegna di copia dell’atto ad una persona che conviva anche temporaneamente con l’imputato o al portiere o, in mancanza, a chi ne fa le veci.
Se non è possibile consegnare la copia alle predette persone la notificazione è effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale di abituale residenza o lavoro, con affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o di luogo di lavoro.
Tale avviso è anche comunicato all’imputato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora le ricerche diano esito negativo e non sia possibile effettuare la notificazione all’imputato, il giudice o il Pubblico Ministero emettono un decreto di irreperibilità.
Con tale provvedimento viene designato un difensore all’imputato che ne sia privo e viene ordinato che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore che rappresenta l’irreperibile.
Il decreto di irreperibilità cessa di avere effetto alla fine di ogni fase o grado di merito e ogni volta che perde efficacia debbono essere disposte nuove ricerche dopo le quali, in caso di nuovo esito negativo, l’autorità giudiziaria emette un nuovo decreto di irreperibilità.

Le successive notificazioni all’imputato non detenuto sono eseguite in relazione all’esito della prima notificazione.
La l. 60/2005 ha introdotto una nuova modalità di notificazione: quando l’imputato ha nominato un difensore di fiducia, le notificazioni successive devono essere eseguite tramite consegna ai difensori, oppure mediante mezzi tecnici idonei.
In questi casi il difensore può dichiarare immediatamente di non accettare la notificazione così effettuata, quindi questa sarà effettuata secondo le modalità ordinarie.
Imputato all’estero, se è nota la dimora estera il giudice o il Pubblico Ministero inviano una raccomandata con cui indicano l’autorità procedente e invitano il soggetto a dichiarare o eleggere domicilio entro 30 giorni.
In mancanza di elezione di domicilio, le successive notificazioni devono essere effettuate mediante consegna al difensore.
Quando, invece, non è nota la dimora estera allora si deve procedere alle ricerche nel rispetto delle convenzioni internazionali e, in caso di esito negativo, emettere decreto di irreperibilità.
Persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato ala pena pecuniaria ed altri soggetti, si segue la disciplina prevista per la prima notificazione all’imputato non detenuto.
In caso di pluralità di persone offese, se per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni la notificazione nelle forme ordinarie risulta difficile, il Pubblico Ministero o il giudice possono disporre con decreto che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi.
Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato alla pena pecuniaria, già costituiti in giudizio, sono eseguite presso i loro difensori.
Il codice prevede una serie di nullità speciali delle notificazioni.
Si tratta di ipotesi nelle quali non sono state osservate determinate formalità prescritte dalla legge.
Tale minuziosità del legislatore tende a ridurre il più possibile lo scarto tra conoscenza effettiva (reale) e presunta (legale).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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