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La nozione di concentrazioni in ambito economico


Il termine “concentrazione” indica “il risultato economico che si ritiene quando significa una modifica duratura nella struttura delle imprese interessate, tale che un’impresa incremento del proprio potere di mercato non attraverso una crescita interna, ma attingendo a economie di terzi; con la conseguenza che due o più imprese precedentemente indipendenti vengono poste sotto il controllo di un unico soggetto”.
Manca espressamente un’indicazione normativa sul ricorso ad una negoziazione nella fase anteriore all’accordo, ma l’interpretazione delle norme pone in luce un “modello convenzionale” di intervento.
Nell’art. 18 l. 287/90 si dice che l’Autorità può autorizzare la concentrazione se le imprese provino di “avere eliminato dall’originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente discorsivi della concorrenza”.
La stessa norma poi precisa che, in presenza di un accordo già raggiunto, l’Autorità “può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi”.
Quanto alla validità delle operazioni le opinioni sono diverse: alcune le reputa valide seppur soggette a sanzioni, altri invalide per violazioni di norme imperative, altri ancora nulle solo in caso di divieto espresso dell’Autorità; più convincente è l’idea che ravvisa in tal caso un ipotesi di inefficacia “vera e propria che rispetta i consueti schemi e canoni applicativi”.
Gli accordi di concentrazione possono essere utili e efficienti o restringere la concorrenza; l’Autorità interviene con l’imposizione di obblighi e con provvedimenti volti a ripristinare interesse generale.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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