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La nozione di procedibilità d’ufficio


Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio.
Da ciò si ricava che di regola il Pubblico Ministero non è vincolato, nella sua azione, all’iniziativa di altri soggetti; è sufficiente che egli rilevi l’esistenza di un fatto storico che è previsto dalla legge come reato.
Non occorre neanche che gli pervenga una denuncia: il Pubblico Ministero può direttamente prendere “notizia dei reati di propria iniziativa”.
A questa regola si pongono alcune eccezioni: si tratta delle ipotesi nelle quali è necessario che sia presente una condizione di procedibilità, e cioè la querela, l’istanza, la richiesta o, infine, l’autorizzazione a procedere.
Poiché si tratta di eccezioni, è necessario che vi sia una norma di legge che, in relazione ad un determinato reato, preveda la singola condizione di procedibilità.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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