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La nozione giuridica di sconto


L’art. 1858 c.c. definisce lo sconto come “il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso”.
Lo sconto appartiene funzionalmente agli atti con cui l’imprenditore monetizza i propri crediti collocandosi nella categoria delle operazioni aventi la medesima funzione di liquidità.
La disciplina normativa dello sconto è essenziale.
Oggetto può esserne sia un credito sia un titolo di credito e, in particolare, la cambiale.
La banca diviene titolare del credito ceduto, pagando allo scontatario una somma pari al suo valore nominale dedotto il tasso di interesse (tasso di sconto) sino alla scadenza del credito.
Il credito è ceduto pro solvendo, così che, se il debitore non paga, lo scontatario è tenuto al pagamento alla banca.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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