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La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione aziendale. Non è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti.
All'autonomia privata viene posto il limite rappresentato dal divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Vi sono dei criteri legali di ripartizione:
se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
se il valore dei conferimenti non è stato determinato, le parti si presumono uguali;
se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume la partecipazione alle perdite nella stessa misura (o viceversa).
Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione del rendiconto; nella società in nome collettivo il documento che accerta l'esistenza di utili o perdite è il bilancio d'esercizio. L'approvazione del rendiconto o del bilancio è condizione sufficiente perché ciascun socio possa pretendere l'assegnazione della sua parte di utili (nelle società di persone in mancanza di specifica clausola dell'atto costitutivo, la maggioranza dei soci non può deliberare la non distribuzione degli utili accertati e il conseguente reinvestimento nella società: occorre l'unanimità).
Le perdite incidono direttamente sul valore della partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente; in questo modo, al momento della liquidazione della società, al socio verrà rimborsata una somma inferiore al valore del conferimento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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