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La pena di colpevolezza

Dall’idea retributiva derivano 2 principi fondamentali del sistema penale: P. di Colpevolezza e P. di Proporzione.
La retribuzione morale, tramite la colpevolezza, sposta l’accento dal fatto oggettivo all’autore.
La colpevolezza, quale condizione essenziale, giustifica moralmente che la reazione sanzionatoria colpisca la persona dell’autore per il fatto commesso. In assenza di colpevolezza il fatto oggettivamente offensivo è equiparabile ad un accadimento naturale.
La colpevolezza trae il suo fondamento giustificativo dalla retribuzione morale, consiste sostanzialmente in un atteggiamento psichico del soggetto nei confronti del fatto criminoso e costituisce un requisito della responsabilità penale.

Le componenti della colpevolezza

A.Nesso psichico tra il fatto e l’autore, cioè “ determinazione psicologica” assunta dal soggetto nei confronti del fatto: l’uomo partecipa alla realtà esterna mediante conoscenza (apprendimento della realtà circostante e rappresentazione del proprio comportamento) e volontà (consente all’uomo di modificare la realtà circostante e il proprio rapporto con essa nella direzione più utile ai propri scopi).
B.Presupposti e condizioni in presenza dei quali si può ipotizzare la possibilità di una diversa scelta comportamentale del soggetto. È decisivo dal punto di vista dell’ordinamento che le caratteristiche della personalità del soggetto (età, salute…) siano tali per cui la maggioranza delle persone corrispondenti a quei modelli sia astenga di regola dal commettere quel reato. Quindi l’ordinamento presume il libero arbitrio in presenza di condizioni psichiche “normali”, cioè cd. capacità di intendere e di volere (art. 85 cp).

È inoltre necessaria la normalità del processo motivazionale, cioè che la specifica e concreta determinazione criminosa non sia stata condizionata da fattori – esogeni o endogeni – di intensità soverchiante. Il diritto penale prende in espressa considerazione alcune specifiche ipotesi di condizionamento del processo motivazionale, collegandovi effetti di esclusione o attenuazione della responsabilità.
Tappe dell’evoluzione della teoria della colpevolezza:
originariamente tendeva ad esaurirsi nel collegamento psichico tra fatto e autore e, di conseguenza, si identificava con un dato psichico fattuale (rappresentazione e volontà del fatto o sua attribuibilità psicologica) come tale insuscettibile di una graduazione normativa. Concezione cd. psicologica della colpevolezza.   
La possibilità di determinarsi altrimenti si esprime attraverso un giudizio che assume come parametro valutativo un modello/standard normativo ideale, rispetto al quale è misurabile il grado di scostamento da parte del soggetto concreto. Tale giudizio ha carattere normativo anche perché costituisce la base e la misura di un giudizio di rimproverabilità in quanto dalla violazione la consistenza di una personale inottemperanza alle pretese dell’ordinamento, di un momento di intollerabile antitesi tra la volontà dell’individuo e quella dell’ordinamento. Concezione cd. normativa della colpevolezza.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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