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La pluralità delle condizioni necessarie all'evento del reato

La pluralità delle condizioni necessarie all'evento del reato


Quello della causalità è certo un requisito che attiene al profilo oggettivo-fisico-naturalistico del reato, ma è essenzialmente un problema di conoscenza delle leggi scientifiche che sono individuate e disponibili per la “spiegazione causale” dei fenomeni naturalistici.
Innanzitutto, va bandita l’idea che il nesso causale di un vento rispetto ad un altro stia a significare una sorta di contenenza fisica dell’uno nell’altro, quasi che la conseguenza sia una realtà già fisicamente contenuta nella causa. Es. è come dire che nel piombo e nella polvere da sparo, che costituiscono il proiettile con il quale viene colpito Tizio sia fisicamente “contenuta” la morte di Tizio. In realtà, la morte di Tizio è la conseguenza dell’interagire di tutta una serie ulteriore di numerose condizioni che si aggiungono al proiettile.
Quindi, lungi dal poter affermare che l’evento sia fisicamente “contenuto” in un certo suo antecedente causale, esso è piuttosto sempre il risultato di una pluralità di condizioni che, nel loro insieme, costituiscono causa sufficiente alla produzione dell’evento, mentre ciascuna considerata di per sé, isolatamente costituisce una condizione necessaria (condicio sine qua non).

Il giudice penale cerca di sapere se una certa condotta umana è qualificabile come condizione necessaria di un determinato evento. Il giudice, avendo l’esigenza di qualificare casualmente la sola condotta umana, ha bisogno di verificare se essa, e solamente essa, può essere annoverata tra le condizioni necessarie dell’evento.
Il metodo conoscitivo con il  quale procede consiste nel processo di eliminazione mentale del fattore assunto come condizionante l’evento, al fine di verificare il suo carattere di condicio sine qua non.
La causalità va valutata ex post.
Chiaramente il giudice, intervenendo sempre necessariamente dopo la realizzazione del fatto e non potendo ovviamente riprodurre successivamente fatti dello stesso tipo => procederà mediante un giudizio (di natura ipotetica) c.d. controfattuale, cioè contro i fatti, l’eliminazione della condizione è solo ipotetica, mentale , ed è contro la realtà del fatto già accaduto.
Per procedere mediante tale giudizio, dovrà necessariamente avvalersi di un sapere scientifico già consolidato. quindi:
o esiste la spiegazione causale di un certo vento da parte della scienza;
oppure si dovrà rinunciare all’accertamento, negando la sussistenza del nesso causale e quindi anche l’esistenza del reato. Infatti se non c’è lex scientifica di copertura non si può dimostrare il rapporto di causalità e perciò il giudice potrà solamente punire il reato di pericolo (non di danno).

È lo stesso principio di legalità che esclude nel modo + radicale che l’esistenza di un elemento esenziale del reato possa dipendere dall’intuito, o dalle convinzioni dell’organo giudicante e non da parametri conoscitivi di natura oggettiva, ancorché variabili storicamente in rapporto al diverso grado raggiunto dall’umana conoscenza.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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