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La portata normativa dell'art. 110 c.p.c. e cenni sull'interruzione del processo


Limitando l'esame solo all'art. 110 c.p.c. è da precisare che la fattispecie prevista da tale norma è caratterizzata da due elementi:
- dal venir meno "per morte o altra causa" di una delle parti;
- dall’accompagnarsi al presupposto precedente una successione a titolo universale.
Gli effetti ricollegati dall'art. 110 c.p.c. al verificarsi tali eventi sono individuati dall'espressione "il processo è proseguito dal successore universale o in suo conforto".
Per il processo di cognizione l'art. 110 c.p.c. va integrato con gli articoli 299, 300, 302, 303, 305 c.p.c., alla cui stregua:
- ove la morte (o la perdita di capacità di una delle parti) della parte persona fisica o il venir meno della persona giuridica avvenga dopo che la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, il processo non si interrompe automaticamente dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo, ma solo dal momento in cui il procuratore dichiari l'evento in udienza o notifichi alle altre parti;
- l'interruzione è invece automatica ove uno di tali eventi si verifichi prima della costituzione della parte o a danno della parte che sta personalmente in giudizio;
per completezza di esposizione è da aggiungere che si ha interruzione automatica del processo anche in ipotesi di morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte, ed il motivo di questa scelta è evidente; poiché la parte sta in giudizio tramite il procuratore, venuto meno questo, si impone l'interruzione del processo;
- dal momento dell'interruzione iniziava a decorrere un termine di 6 mesi entro il quale il processo andava proseguito (dalla parte o dai successori della parte) o riassunto (dalla controparte), pena l'estinzione del processo.

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