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La posizione della banca trattaria

L'assegno bancario non è suscettibile di accettazione. Conseguentemente la banca non può mai assumere la posizione di obbligato cambiario: uniche obbligazioni cambiarie sono del traente e degli eventuali giranti.
Esistono strumenti che consentono di tutelare, sia pure parzialmente, l'aspettativa di pagamento del portatore dell'assegno. A tal fine è previsto l'istituto del visto: questo ha l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi e d'impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
Il benefondi è la conferma dell'esistenza dei fondi da parte della banca trattaria, su richiesta della banca cui il titolo è girato per l'incasso. La banca trattaria sarà tenuta al risarcimento dei danni qualora abbia fornito informazioni inesatte. Con il benefondi con blocco la banca può bloccare i fondi corrispondenti all'ammontare dell'assegno, ma se questo risulterà regolare sarò costretta a pagarlo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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