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La prova liberatoria del debitore

LA PROVA LIBERATORIA DEL DEBITORE


Il debitore, per non sottostare all'obbligazione di risarcire il danno, è tenuto ad offrire due prove liberatorie: ha l'onere di provare che la prestazione è diventata impossibile; ha l'onere di provare, ancora, che l'impossibilità sopravvenuta deriva da cause a lui non imputabili.
Impossibilità oggettiva: è impossibile oggettivamente quella prestazione che non può essere eseguita da alcun debitore.
Causa a lui non imputabile: in base ad un evento che non era prevedibile ed evitabile da parte sua.
Per comprendere appieno i principi in tema di inadempimento, occorre richiamare i diversi tipi di prestazione.
-Prestazione di dare: si distingue fra prestazioni generiche dove il debitore non può offrire la prova liberatoria richiesta dalla norma codicistica in esame; e le prestazioni di specie dove il debitore può offrire entrambe le prove liberatorie.
-Prestazioni di fare: obbligazioni di mezzi e di risultato. Per l’obbligazione di mezzi vale l’art. 1176 c.c dove il debitore deve fornire la prova contraria, dimostrando di aver impiegato la diligenza, la perizia, la prudenza richieste per quelle determinata obbligazione. L'art. 1176 c.c viene considerato come misuratore della prestazione di mezzi; nelle obbligazioni di risultato il debitore si libera non provando la propria diligenza, ma fornendo la duplice prova liberatoria prevista dall'art.1218.
-Prestazioni di non fare: qui non si pone neanche il problema della impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile: ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligazione di non fare si pone come fatto volontario del debitore, che dunque è responsabile del danno cagionato al creditore.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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