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La qualificazione del contratto


L’interpretazione serve a fissare ciò che le parti hanno voluto e ad individuare il contenuto del contratto.
Accanto a questa funzione è sempre necessaria una ulteriore attività conoscitiva o di qualificazione volta a individuare la disciplina applicabile (art. 1322 c.c.) in ogni particolare contratto per il quale il codice prevede regole speciali.
L’art. 1322 c.c. prevede che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Dunque la legge adotta un doppio criterio nell’identificazione della disciplina applicabile al contratto:
una serie di contratti tipici aventi una disciplina particolare;
una disciplina generale che si applica a tutti i contratti ancorché non appartenenti ai tipi aventi disciplina particolare.
Non potrebbe mai essere dichiarato invalido, inefficace, o improduttivo di effetti un accordo per il solo fatto che non risulti e non corrisponda a nessuno dei tipi legali.
Ciò perché i privati hanno l’autonomia di prevedere contratti diversi dai tipi col solo limite della meritevolezza di tutela.
Queste indicazioni assieme al contenuto delle leggi speciali e di settore orientano l’attività dell’interprete nella ricerca della disciplina applicabile al singolo concreto contratto; ed a questo scopo serve la qualificazione.
Da qui il problema dell’applicabilità della disciplina di un tipo legale.
È molto difficile che un contratto posto in essere dai privati si identifichi totalmente con un tipo legale; in questi casi i metodi per l’individuazione della disciplina applicabile sono diversi.
Si è pensato a lungo che la disciplina di un tipo sia utilizzabile nel disciplinare un contratto posto in essere dai privati solo se quel contratto sia interamente riconducibile al tipo legale.
L’elemento utilizzato per ricondurre la fattispecie concreta alla fattispecie legale era spesso la causa (metodo della sussunzione attraverso la causa), considerata secondo la definizione corrente in quegli anni come elemento idoneo a identificare i singoli tipi legali caratterizzandoli per una funzione.
Questa prima attività di qualificazione ha mostrato ben presto molti difetti fino ad essere del tutto abbandonata dalla più recente giurisprudenza, poiché questo metodo aveva un modo di operare molto rigido e schematico.
La verità è che i vari tipi si distinguono in base a molteplici criteri: dalla qualità delle parti, alla natura del bene, agli effetti.
La sussunzione con l’alternativa applicazione/disapplicazione sacrifica questa complessità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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