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La rappresentanza nel consiglio di amministrazione


Mentre il potere di gestire la società spetta collegialmente al consiglio di amministrazione (ed, eventualmente, agli organi delegati), il potere di rappresentare la società, cioè di assumere obbligazioni e acquistare diritti in nome e per conto della società in modo per essa vincolante, spetta solo a chi abbia avuto la specifica attribuzione di tale potere.
Il potere di rappresentanza della società spetta all’amministratore (o agli amministratori) a cui è assegnato nell’atto costitutivo; nel silenzio dell’atto si ritiene che competa a ogni amministratore.
L’esigenza di tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società è il motivo per cui la rappresentanza c.d. statutaria (o legale rappresentanza) nella s.p.a. è regolata in modo diverso dalla disciplina generale dei contratti.
La prima riforma di tutela dei terzi consiste nell’inopponibilità delle cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese: la pubblicità crea un affidamento che va protetto.
La seconda, e ancor più incisiva forma di tutela speciale, consiste nel fatto che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Da ciò deriva che le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Quanto detto riguarda solo il piano della tutela dei terzi e, perciò, della validità dell’atto concluso dal legale rappresentante abusando dei suoi poteri.
Sul diverso piano dei rapporti interni il legale rappresentante che compia un atto eccedente i suoi poteri viola i doveri che gli sono imposti dalla legge e dallo statuto con la conseguenza che, ferma restando la validità e vincolatività dell’atto compiuto per la società, egli potrà:
- essere revocato dalla carica di amministratore per giusta causa;
- tenuto al risarcimento del danno se l’atto è pregiudizievole per la società.
L’inopponibilità dei limiti al potere di rappresentanza concerne solo quelli di fonte convenzionale, non quelli legali(quali, ad esempio, il divieto di concludere contratti in conflitto d’interessi, il divieto di effettuare acquisti potenzialmente pericolosi senza la previa autorizzazione assembleare, ecc…).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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