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La regola della previa imputazione a conto economico


Il principio di previa imputazione in base al quale i componenti negativi non sono deducibili se non sono “imputati al CE dell'esercizio di competenza”.
Vi sono 4 deroghe al principio della previa imputazione a conto economico.
La prima deroga concerne i componenti negativi iscritti nel CE di un esercizio precedente, il cui scomputo è ammesso “se la deduzione è stata rinviata in conformità alla precedenti norme del presente capo che dispongono consentono il rinvio”.
La seconda deroga si ha per le spese e gli altri componenti negativi di reddito che, “pur non essendo imputabili al CE, sono deducibili per disposizione di legge”.
La terza deroga concerne taluni costi stimanti (ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti).
La quarta deroga riguarda le spese e gli altri oneri, quando sono “certi” e “precisi”, che afferiscono specificatamente a “ricavi e gli altri proventi”, che pur non risultano imputati a CE, concorrono a formare il reddito.
In breve sono dunque deducibili i costi “neri” (risultanti da elementi certi e precisi), correlativi a ricavi “neri”.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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