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La responsabilità per colpa e il comportamento di terzi


Inoltre la responsabilità per colpa può estendersi anche al comportamento di terzi qualora siano sottoposti a un soggetto responsabile.
Quest’ultimo può essere responsabile relativamente alla scelta dei soggetti terzi, o relativamente al suo obbligo di vigilare sulla loro attività.
Nelle società complesse come quelle moderne, spesso capita che una pluralità di condotte di soggetti diversi si intreccino tra loro e siano sottoposte a regole cautelari diverse ma finalizzate ad evitare lo stesso risultato lesivo, come succede per le regole dei guidatori in prossimità degli incroci.
Nessuno è tenuto a prevenire il comportamento eventualmente inosservante degli altri, in primo luogo in quanto verrebbe così meno l’utilità sociale della cooperazione, in secondo luogo perché non si può partire dalla presunzione di inosservanza delle regole cautelari degli altri.
In base al principio dell’affidamento siamo legittimati a confidare nell’altrui osservanza delle regole cautelari.

Questo principio può essere derogato o quando sia palese l’altrui inosservanza alla norma cautelare, o quando un soggetto abbia l’espresso obbligo di vigilare sull’altrui comportamento.
In entrambi i casi le deroghe servono ad evitare il risultato lesivo di una condotta colposa.
Per avere l’imputazione, un comportamento colposo deve essere composto da una condotta inosservante della regola cautelare e da il risultato offensivo che la stessa norma mirava ad evitare.
Ad esempio colui che lascia aperta la porta della stanza con macchinari pericolosi non è responsabile per i danni fisici subiti dal bambino che, appoggiandosi alla stessa credendola chiusa, rovina a terra senza entrare a contatto coi macchinari.
L’evento lesivo deve essere quello protetto dalla norma cautelare, ma non sempre è facile ricavare tale evento, alla cui tutela è posta una norma cautelare.
In tali casi l’imputazione per colpa dipenda dalla conclusione di un processo interpretativo sulla norma stessa.
Alcuni problemi si hanno qualora l’evento lesivo si fosse comunque prodotto anche senza la condotta colposa, in virtù di fattori di rischio ulteriori e diversi.
In tali casi l’imputabilità sussiste solo se tali fattori ulteriori non siano stati essenziali al prodursi dell’evento, altrimenti non c’è responsabilità per l’autore della condotta inosservante della regola cautelare.
Nei casi di colpa specifica, infine, non è necessaria la consapevolezza nel reo della pericolosità del suo comportamento in quanto egli deve solo conformarsi alle norme cautelari.
Si ha praticamente una presunzione di colpa dovuta alla semplice violazione della norma positiva cautelare.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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