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La retribuzione come giustificazione della sanzione punitiva

La retribuzione come giustificazione della sanzione punitiva


All’utilitarismo della prevenzione generale si aggiunge l’affermazione dell’idea retributiva a giustificazione della sanzione punitiva.
Si distinguono 2 linee direttrici fondamentali:
A.Retribuzione di carattere oggettivo: retribuzione giuridica. La sanzione punitiva è una necessita logico-giuridica conseguente alla solenne esternazione della volontà legislativa nel testo normativo. Non esiste legge senza autorità; la sanzione è il mezzo per assicurare l’autorità alla legge.
B.Retribuzione di carattere soggettivo: ruolo centrale della persona umana del colpevole. La pena non serve solo alla protezione degli interessi sociali mediante il condizionamento del comportamento dei consociati, ma è innanzitutto “meritata” dal soggetto colpevole autore della violazione  =>  l’afflizione realizza il pieno riconoscimento della pena nel rispetto della legge morale universale.
L’inflizione della pena al colpevole significa non già strumentalizzare il condannato ma operare il riconoscimento dell’umanità violata negli altri, e poiché il valore universale dell’umanità non è un bene disponibile del singolo è logico che la pena, quale mezzo di riaffermazione della legge universale di umanità, deve essere incondizionatamente subita dal reo (retribuzione morale = fondamento personalistico della pena).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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