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La revoca della donazione

La revoca della donazione


La donazione può essere revocata solo per:
1.ingratitudine del donatario (art. 801)
2.sopravvenienza di figli (art. 803).
Il primo caso può aversi solo per le situazioni elencate dall’articolo, in parte uguali a quelle dell’indegnità, ma in genere è sufficiente un’ingiuria grave (inoltre le cause possono essere sopravvenute).
Nel secondo caso quando il donante al tempo della donazione non aveva figli o ignorava di averli o discendenti legittimi e può essere chiesta fino a 5 anni dopo la nascita del figlio (il donante deve riconoscere il figlio entro 2 anni dalla donazione).
La revoca si esplica con domanda giudiziale (chiedendo una sentenza costitutiva) e non ha efficacia retroattiva reale.
La revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore con riguardo al tempo della domanda e i frutti dal giorno della domanda.
Applicazione: non sono soggette a revocazione le donazioni obnuziali, rimuneratorie, liberalità d’uso, liberalità previste dall’art. 742 per le quali è escluso l’obbligo di collazione. Diversamente, la revoca si applica alle donazioni indirette. La ratio è rintracciabile nei motivi.

Tratto da LA DONAZIONE di Beatrice Cruccolini
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