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La revocatoria degli atti normali (ART. 67 CO. 2)


Ai sensi dell’art. 67 co. 2 sono revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per i debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione. Il concetto di normalità costituisce la soglia oltre la quale il legislatore agevola il curatore mediante la previsione di un regime probatorio fondato sulla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo. Viceversa, in presenza di atti normali viene ripristinato il regime probatorio ordinario.
L’art. distingue tra:
1. PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI. Si collocano in una posizione residuale rispetto alle tipologie di pagamento previste dall’art. 65 (pagamenti anticipati). La previsione di questa revocabilità costituisce una deroga rispetto a quanto disposto in tema di rev. ord. nell’art 2901 c.c., che espressamente esclude dalla revocatoria l’adempimento di un debito scaduto;
2. GLI ATTI A TITOLO ONEROSO. Il senso attribuito al termino normalità degli atti a titolo oneroso comprende un significato più profondo, che riguarda la neutralità dell’atto sotto il profilo della capacità di segnalare lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale. L’atto a titolo oneroso può essere considerato normale se, trattandosi di un atto compiuto nell’ambito dell’attività dell’impresa, non presenta elementi idonei a suscitare nel terzo il sospetto della sussistenza di uno stato di insolvenza.
3. GLI ATTI COSTITUTIVI DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE PER DEBITI… Il legislatore individua l’elemento decisivo per considerare normale l’atto costitutivo di un diritto di prelazione nella contestualità tra garanzia concessa e debito creato, che attesta la sussistenza del nesso necessario per collocare l’atto tra i normali atti di impresa. Il momento rilevante ai fini della revocatoria è quello della costituzione del diritto di prelazione e non quello della concessione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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