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La riforma del mercato del lavoro operata con il decentramento amministrativo


La disciplina vigente va considerata all’interno della nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro, derivante dalla riforma costituzionale del 2001.
In verità il legislatore già in precedenza era intervenuto a ridisegnare le competenze istituzionali dell’amministrazione pubblica, sostituendo il preesistente sistema centralizzato e burocratizzato con un sistema decentrato, attribuendo alle Regioni le competenze in materia di mercato del lavoro.
In particolare, con il d.lgs. 469/97 erano stati decentrati a livello regionale le funzioni e i compiti relativi al collocamento, alla preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a tutte le iniziative dirette ad incrementare l’occupazione ed a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
In effetti, il d.lgs. 469/97 aveva anzitutto fissato i criteri da adottare per l’organizzazione dei servizi regionali per l’impiego; inoltre aveva stabilito l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi alle varie forme di collocamento, nonché l’attivazione da parte delle Province stesse di strutture amministrative, denominate Centri per l’impiego, al fine di gestire ed erogare i servizi connessi a compiti e funzioni ad esse attribuiti.
Per quanto attiene, invece, alle Commissioni paritetiche esistenti nel sistema precedente, il d.lgs. 469/97 aveva soppresso la Commissione centrale per l’impiego, trasferendo i relativi compiti alla Conferenza Stato-Regioni.
Un altro aspetto interessante della riforma del 1997 è stata l’istituzione di un Servizio Informativo Lavoro (SIL): si è prevista la creazione e la gestione con mezzi informatici di un elenco anagrafico in cui iscrivere tutti i lavoratori in cerca di occupazione o desiderosi di cambiare lavoro; ciò al fine di mettere i dati raccolti a disposizione di privati datori di lavoro, di enti pubblici economici, di società di mediazione autorizzate, di enti previdenziali, di centri di formazione professionale e di altre pubbliche amministrazioni.
Da quanto precede emerge con evidenza come alle modificazioni strutturali dell’istituto del collocamento abbiano fatto riscontro profonde trasformazioni funzionali del medesimo, con l’obiettivo di abilitare le strutture pubbliche ad intervenire attivamente nel mercato del lavoro, non più esplicando una funzione di semplice mediazione, ma operando come sistema di servizi per l’impiego in grado di rilevare gli andamenti del mercato del lavoro e di intervenire sull’offerta di lavoro anche attraverso un indirizzo dei percorsi formativi che consentano un più facile accesso all’occupazione.
E ciò è avvenuto soprattutto puntando sul riconoscimento alle Regioni di un ruolo centrale nella disciplina del mercato del lavoro.

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