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La ripartizione di attribuzioni tra i diversi uffici del pubblico ministero


Con riferimento al criterio funzionale, è possibile distinguere in relazione ai gradi e agli stati del procedimento. Nel procedimento di primo grado, e in ogni suo stato, i poteri del pm sono esercitati dai magistrati della procura della Repubblica presso il  tribunale; in secondo grado e in cassazione, rispettivamente, dai magistrati della procura generale presso la corte d’appello e da quelli della procura generale presso la Corte di cassazione.

Guardando al criterio territoriale, le funzioni vengono esercitate dai singoli uffici del pm in considerazione della loro stabile organizzazione pedissequa degli uffici dei giudici e, pertanto, si estendono nell’ambito della stessa area territoriale entro la quale è competente il giudice presso cui l’ufficio del pm è istituito.
Il criterio materiale rivela una devoluzione di attribuzioni ai magistrati dei diversi uffici del pm non simmetrica rispetto alla competenza per materia dei giudici, dal momento che per i reati di cognizione del giudice di pace, del  tribunale e della corte d’assise le funzioni vengono svolte dai magistrati di un unico ufficio, la procura della Repubblica presso il  tribunale.

Un controllo sulla legittimazione di un determinato ufficio del pm a esercitare in concreto le attribuzioni di cui è astrattamente investito viene consentito dall’art. 54quater cpp alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, nonché ai rispettivi difensori. Tali soggetti, ove ritengano che un illecito penale appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pm che sta procedendo, possono chiedergli di trasmettere gli atti al pm presso il giudice da essi ritenuto competente, enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della pretesa. Se il pm procedente accoglie la richiesta, entro 10 giorni trasmette gli atti all’omologo ufficio presso il giudice ritenuto competente; in caso contrario, o in assenza di risposta, il richiedente entro i successivi dieci giorni può avanzare istanza al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Cassazione, affinché determinino entro 20 giorni con decreto motivato quale ufficio del pm dovrà procedere.
Le determinazioni adottate dai pm coinvolti nella richiesta di trasmissione degli atti a un determinato ufficio non possono incidere sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la competenza del giudice, sicché in sede giurisdizionale le parti possono sollevare eccezione di incompetenza per il giudice ritenuto competente dal pm.

La reiterazione di una richiesta precedentemente rigettata è inammissibile, a meno che sia fondata su fatti nuovi e diversi.
Gli atti posti in essere dal pm al di fuori della propria sfera di attribuzioni, compiuti nella fase delle indagini preliminari, possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge (artt. 54 comma III e 54quater comma V cpp): vi è dunque una generale inefficacia di tali atti per mancanza di legittimazione del pm, a meno che, in via di eccezione, la legge ne permetta l’utilizzabilità. Un esempio, ex art. 26 cpp, riguarda gli atti del giudice incompetente allorché siano stati eseguiti accertamenti non ripetibili.

Tratto da IL PUBBLICO MINISTERO di Gianfranco Fettolini
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