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La riserva di proprietà nel d.lgs. 231/2002


Il d.lgs. 231/2002 prevede che “la riserva della proprietà preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture dalle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”.
La clausola consente al compratore di ottenere la disponibilità della cosa prima del pagamento del prezzo, e al venditore di conservare la proprietà del bene fino all’integrale pagamento, facendo gravare i rischi derivanti dalla perdita o dal deterioramento della cosa sul compratore fin dal momento della consegna e di cautelarsi efficacemente contro il rischio di inadempimento.
Attraverso questa norma si regolano i conflitti del venditore con i terzi creditori del compratore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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